Art. 4.
(Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali).

      1. Per il danno ingiusto, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, che è derivato da atti o da operazioni di collegi giurisdizionali, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che hanno fatto constatare nel verbale il proprio dissenso, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 125 del codice di procedura penale e al terzo comma dell'articolo 131 del codice di procedura civile, come sostituiti rispettivamente, dai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché di cui al comma 4 del presente articolo. Il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde, altresì, ai sensi dell'articolo 3, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.
      2. Il comma 5 dell'articolo 125 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «5. Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicare nominativamente, ha eventualmente espresso su ciascuna delle questioni

 

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decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

      3. Il terzo comma dell'articolo 131 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicare nominativamente, ha eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

      4. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 125 del codice di procedura penale, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche ai provvedimenti di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 131 del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. In tali casi, il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed è sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.
      5. Il giudice davanti al quale è proposta l'azione di responsabilità civile ai sensi dell'articolo 3 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.

 

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      6. I modelli di verbale dei provvedimenti collegiali restano definiti ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 16 aprile 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1988, e successive modificazioni. Restano determinate ai sensi del medesimo decreto le modalità di conservazione dei plichi sigillati e quelle della loro distruzione. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare le disposizioni del predetto decreto, allo scopo di uniformare a quanto previsto dalla presente legge i modelli dei verbali di cui al comma 5 dell'articolo 125 del codice di procedura penale e al terzo comma dell'articolo 131 del codice di procedura civile, come sostituiti, rispettivamente, da commi 2 e 3 del presente articolo, nonché al comma 4 del presente articolo, e le modalità di conservazione dei plichi sigillati e quelle della loro distruzione quando sono decorsi i termini di prescrizione dell'azione di cui all'articolo 3.